CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 43

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza. giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La unità verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale e in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-43

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