CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 33

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 3 dic 1960
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove li ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sta il lavoratore è tenuto all'osservanza, scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitogli dall'azienda soltanto, durante il lavoro, curando altresì la, perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-33

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