CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IParte I

Art. 23

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 3 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata ai 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Agli operai svolgenti mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia, con orario normale superiore alle 8 ore, la gratifica verrà corrisposta sulla base di 23 giornate di retribuzione media di fatto (9 o 10 ore) riferita alle quattro quindicine immediatamente precedenti quella in corso al 25 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione ilei rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-23

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