Definizione data dalla norma indicata.
14) Il lunedi di Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto la osservanza delle norme di cui all'art. 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità
Fonte: dpr-1960-08-28-1328 — art. coa-17 →