CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 34

SOSPENSIONI

In vigore dal 3 dic 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto dallo , e abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-34-3

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