CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 31

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 3 dic 1960
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. L'azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con proprie mansioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-31-3

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