CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 29

TRASFERIMENTO

In vigore dal 3 dic 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennità di finanziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia, non inferiore alla seconda classe) e di vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con la azienda. È anche dovuta all'impiegato e ai familiari che lo seguono nel trasferimento, limitatamente alla durata del viaggio, la indennità di trasferta di cui al punto d) dell'. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione (stipendio e indennità di contingenza) che andrà a percepire alla nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità (stipendio e indennità di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Chiarimento a verbale Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-29-3

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