Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 34

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
Tanto l'Azienda come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti per la tutela dell'igiene, della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo, le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento. I locali ove si svolgono le lavorazioni dovranno avere inoltre la capienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-34

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