Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 34
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
Tanto l'Azienda come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti per la tutela dell'igiene, della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo, le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aereazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento.
I locali ove si svolgono le lavorazioni dovranno avere inoltre la capienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-34