Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 31
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 30 nov 1960
Agli operai membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali di categoria, saranno concessi, perché possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando ciò sia richiesto per iscritto a cura delle stesse Organizzazioni e non esistano, per l'Azienda, impedimenti di ordine tecnico.
L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive, dovranno essere comunicate alle Aziende, per ogni operaio interessato, tramite le Associazioni Industriali Territoriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-31