Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 36
TRASFERTE
In vigore dal 30 nov 1960
Gli operai che per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dei limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-36