Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 38
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 30 nov 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell' (Licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni (48 ore).
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato, per la ricerca di nuova occupazione interverranno accordi tra l'operaio l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.
Il periodo di preavviso si comprende nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianità dell'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-38