Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 37
TRASFERIMENTI
In vigore dal 30 nov 1960
L'operaio che, per disposizioni dell'Azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza avrà diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobile, bagagli, ecc.) per sè e i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, l'operaio avrà diritto ad una indennità di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e a 100 ore di normale retribuzione se non debbono seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l'Azienda metta a disposizione dell'operaio, nella nuova località, un alloggio in condizioni di abitabilità.
Quando, per causa di trasferimento l'operaio debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purchè quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'Azienda.
Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con la indennità di anzianità di cui all', nonché con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, se il datore di lavoro esenta l'operaio stesso dal compiere il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-37