Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 43
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
In vigore dal 30 nov 1960
La cessazione, il tra passo o la trasformazione, in qualsiasi modo della Azienda, non risolvono di per sè il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga d'accordo fra le parti alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione delle spettanze al personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e, gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione della azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennità di anzianità, nonché delle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-43