Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 44
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 30 nov 1960
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
L'indennità giornaliera di contingenza stabilità dagli appositi accordi è ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di dieci ore od a quel maggiore orario previsto dal 3° comma dell'.
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennità di contingenza sarà corrisposta nell'intera misura giornaliera.
Per il lavoro straordinario prestato deve essere pagato all'operaio, come quota oraria dell'indennità di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennità stessa.
Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.) assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dai minimi tabellari ridotta al 50%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima, ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale l'operaio è stato assunto) valgono le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-44