Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa, o da norme contrattuali. La tabella indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-8

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