Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 30 nov 1960
Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla, legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purchè sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro, di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga globale la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti le maggiorazioni per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-13