Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 11

SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
In Caso di interruzioni del lavoro di breve durata dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della parte non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino i 30 minuti. In caso di interruzioni del lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene i lavoratori nello stabilimento, questi hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per tutte le ore di presenza con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso. Sospensioni interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianità dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianità derivano per legge o contrattualmente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-11

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