Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 15
LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI
In vigore dal 30 nov 1960
LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI
È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell'articolo stesso.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e delle festività elencate nell'.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavori straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre la normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno................... 20% lavoro straordinario notturno.................. 35% lavoro notturno......................... 25% lavoro festivo.......................... 35% lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore).......... 45% lavoro festivo notturno..................... 50% lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 8 ore)...... 60%
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno:
a) sulla paga base di fatto comprensiva delle indennità di
contingenza per gli operai ad economia
b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale di cottimo più l'indennità di contingenza, per i lavoratori a cottimo.
Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con ciò intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-15