Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 14

FESTIVITÀ

In vigore dal 30 nov 1960
Sono considerate festività: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio: la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unità nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d). Quest'ultima festività potrà essere sostituita, d'accordo tra le Organizzazioni territoriali, tenuto conto delle consuetudini locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-14

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