Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 18
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
In vigore dal 30 nov 1960
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con la applicazione di una, uguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-18