Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 21
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 30 nov 1960
In base all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941 e successivi aggiornamenti, ai quali è fatto esplicito richiamo, compete all'operaio che contragga matrimonio un permesso della durata di 8 giorni consecutivi.
L'assegno che, in tale occasione, sarà anticipato all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non potrà, comunque essere inferiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Resta inteso che la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-21