Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 23
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 30 nov 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-23