Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 20

FERIE

In vigore dal 30 nov 1960
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l'Azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita - che, per i cottimisti, si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di: a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 7 anni compiuti; b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi una anzianità superiore ai 7 anni compiuti. Nel caso in cui le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianità sarà concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (8 ore) per ogni mese di servizio prestato e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso. L'operaio dimissionario o licenziato per qualsiasi causa, senza che egli abbia beneficiato del periodo di ferie pur avendone maturato il diritto, avrà titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse prima della rescissione del rapporto di lavoro. Qualora all'atto delle dimissioni o del licenziamento l'operaio non abbia raggiunto l'anno di anzianità o non sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti dodicesimi di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno della assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto. In ambedue i casi indicati al precedente comma, qualora vi sia impedimento al godimento delle ferie, è ammessa, a titolo di indennità sostitutiva delle stesse, la corresponsione all'operaio di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie. Normalmente l'intero periodo di ferie spettante all'operaio dovrà essere concesso in una sola volta. La epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze della Azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta e qualora l'Azienda non disponga per tutti in tale senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato. Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie. In caso di dimissioni o licenziamento, il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa, però agli effetti della maturazione delle ferie. Le festività infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'Azienda è tenuta a usargli il trattamento previsto dall', sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-20

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