Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 17

CONTEGGIO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 30 nov 1960
All'operaio compete la retribuzione stabilita per la categoria nella quale presta la sua opera od il miglior trattamento salariale concordato. La retribuzione sarà corrisposta a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione sia pagata mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovrà essere corrisposta all'operaio, a titolo di acconto, una somma corrispondente all'incirca al 90% di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese. Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sarà accompagnato dalla busta, paga o da un documento equipollente con l'indicazione del nome e cognome dell'operaio, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento si riferisce, nonché dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Le buste paga devono essere intestate con la denominazione dell'azienda. Qualora sorgano contestazioni circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, all'operaio sarà corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente. Lo stesso criterio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'anno, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
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