Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 12

RECUPERO DELLE ORE PERDUTE

In vigore dal 30 nov 1960
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa, convenute preventivamente, purchè il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-12

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