Art. 12 · RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 12

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RECUPERO DELLE ORE PERDUTE

In vigore dal 30 nov 1960
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa, convenute preventivamente, purchè il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-12