Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 30 nov 1960
Se la direzione dell'Azienda adibisce l'operaio a mansioni di categoria inferiore, è tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento. Se gli affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovrà corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale nomina potrà non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale ad esempio, la sostituzione di operaio assente o ammalato) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori di categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla, categoria superiore.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuità adibito a mansioni di categorie diverse, percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quella della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario, sarà corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-6