Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 5

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

In vigore dal 30 nov 1960
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il 1410 anno di età e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento teorico-pratico. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 18 giorni lavorativi. La durata massima, del periodo di apprendistato è quella fissata all' del presente contratto. La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attività che l'apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista. Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purchè effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi più di diciotto mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. Nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura dei datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. L'apprendista non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possono comunque determinarne la resistenza fisica, nè adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli sarà considerato operaio qualificato ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. L'apprendista che raggiunto il 17° anno di età e trascorsa la metà del periodo di tirocinio, chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneità, sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. Per quanto riguardo la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e relativo regolamento. Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite sugli accordi salariali. Gli aumenti successivi sono fissati in scatti semestrali. Si conviene che l'entità di ogni scatto si ottiene dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel 1° semestre di tirocinio, per il numero di semestri che compongono il periodo di apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-5

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