Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 3
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 30 nov 1960
L'operaio può essere assunto per un periodo di prova di 6 giornate lavorative. Onesto limite potrà, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative.
Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso e indennità.
Scaduto il periodo di prova, l'operaio s'intende assunto definitivamente.
In caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio è stato assegnato durante il periodo di prova, semprechè non sia stato prestabilito un salario maggiore.
Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra. nel computo complessivo del servizio prestato, a tutti gli effetti contrattuali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-3