Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 1

ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
CONTRATTO 3 DICEMBRE 1958 INDUSTRIE OCCHIALERIA Addì 3 dicembre 1958 in Milano, tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito dai Sigg.: Virgilio Fedon, Rag. Mario Lozza,: Sig. Tabacchi, Sig. Raimondo Moravia e dal Sig. Enrico Paradisi Segretario dell'Associazione degli Industriali della provincia di Belluno, dal Sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione industriale Lombarda e dei Sig. Emanuele Lerato in rappresentanza dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO F.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Remo Savio e dai Segretari On.le Pina Palumbo e Sigg. Angelo Massoni e Carlo Polliotti, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori: Arsiero Blasi, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Malavasi e dei lavoratori: Fiori Fausto e Pantano Ferruccio, Genova Antonio, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona del dott. Giambarba Eugenio; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal Segretario Generale Ascari Cav. Uff. Sivio, e dai Segretari Fossati Cav. Giuseppe e Sig. Faverio Carlo, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali del Sig. Zononi Mario, Cecchini Francesco e i lavoratori Della Libera Bruno, Bertagnin Norberto, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nella persona del suo Segretario Generale dott. Bruno Storti; e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario responsabile Sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Fantinelli Erminio e De Jesu Gaetano; è stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti, astucci, minuterie, ecc.) e per tutti gli operai da esse dipendenti. Addì 3 dicembre 1958 in Milano tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIA VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA - C.I.S.N.A.L., rappresentata per delega dal Sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale per l'Alta Italia: è stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 3 dicembre 1933. ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO L'assunzione del lavoratore deve essere fatta in conformità alle norme di legge sul collocamento. L'assunzione verrà comunicata all'interessato normalmente per iscritto e dovrà specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la località in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto è tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro in casi di mancanza o di irregolarità dei documenti di cui ai punti 3) e 4) è tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non più di tre mesi ove la Azienda lo richieda. Dei documenti che trattiene, l'Azienda rilascerà ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla Azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi. La Direzione nell'assumerlo, lo metterà in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la Ditta è tenuta a restituire al lavoratore i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-1

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