Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 2

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 30 nov 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934:, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla in manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-2

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