Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 48
NORME GENERALI
In vigore dal 30 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto non intendono sostituire le condizioni individuali più favorevoli in atto che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-48