Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 45
LAVORO A DOMICILIO
In vigore dal 30 nov 1960
Ferme restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso - in sostituzione del preavviso e della indennità di anzianità - verrà corrisposto nella misura del 5% della retribuzione d) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo segue le norme del lavoro a cottimo e pertanto deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-45