Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 42

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 30 nov 1960
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma. I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva un rapporto più possibile definito tra sanzione e mancanza. 1. L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza dei lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni. 2. Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sorbito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: a) non si presenti al lavoro o non giustifichi l'assenza; b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore; c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli; d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso, e del materiale eventualmente impiegato; e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita; f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto; g) che, per negligenza effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede di presenza. L'importo delle multe, dovrà essere devoluto all'Istituto di Assicurazione Malattie Lavoratori. 3. La particolare gravità, o la recidiva delle mancanze potrà infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità. Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento, con la perdita della indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, le mancanze di cui in appresso: a) assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie; b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti; d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato per azione non connessa col rapporto di lavoro; e) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda. Al licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso e del 50% dell'indennità dell'anzianità si farà luogo: Quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento allorchè detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilita). Al licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo: a) in caso di furto, di trafugamento di materiale, di modelli, di disegni, purchè il fatto sia provato anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria; b) quando il lavoratore accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dello stabilimento articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti dall'azienda; c) quando lavorando solo o in comunione con altri operai nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante documento all'azienda; d) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori; e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-42

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