Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 39

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 30 nov 1960
In caso di licenziamento, non ai sensi dell', all'operaio è dovuta una indennità nella misura di: - 6 giorni (ore 48) per ogni anno di anzianità dal 1° al 5° anno compiuto. - 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianità oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto. - 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianità oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto. - 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianità oltre il 20° anno. Le indennità di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianità maturate successivamente al 1 dicembre 1948. Agli operai già in servizio al 1 dicembre 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati tenendo però conto anche dell'anzianità maturata precedentemente a tale data con l'applicazione del maggior scaglione di competenza (vedi esempi allegati). Agli operai già in servizio al 1 dicembre 1948 il computo dell'anzianità maturata sino a tale data verrà conteggiata secondo le seguenti misure: 2 giorni (ore 16) di retribuzione per ogni anno compreso dal 1° al 5° anno compiuto; 3 giorni (ore 24) di retribuzione per ogni anno oltre il 5°. Le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Le indennità di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione globale di fatto percepita dallo operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prenderà per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine). Ai fini del calcolo della indennità di anzianità si terrà conto della gratifica natalizia maggiorando le indennità di cui sopra della percentuale dell'8%. All'atto del licenziamento all'operaio spetteranno inoltre il preavviso, in quanto dovuto, il godimento delle ferie maturate o la relativa indennità sostitutiva, la gratifica natalizia, per i ratei maturati, come previsto dai relativi articoli di presente contratto e quant'altro dovuto per diritto all'operaio. ESEMPI DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ Dichiarazione a verbale. Le parti confermano che le misure progressive della indennità di anzianità da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianità, sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura proporzionale agli anni di anzianità, maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento. 1° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1926, licenziato il 31-12-1958: Anzianità: anni 33 - Dal 1-1-1926 al 30-11-1948: anni 22, mesi 11 anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 89 anni 17 x giorni 3 = giorni 51 = " 408 mesi 11 = " 22 - Dal 1°-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1 anni 10 x giorni 10 = giorni 100 = " 800 mesi 1 = " 6,66 --------- Totale ore 1.316,66 -------- 2° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1934, licenziato il 31-12-1958: Anzianità: anni 25 - Dal 1-1-1934 al 30-11-1948: anni 14, mesi 11 anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 80 anni 9 x giorni 3 = giorni 27 = " 216 mesi 11 = " 22 - Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1 anni 5 x giorni 8 = giorni 40 = " 320 mesi 1 = " 5,33 anni 5 x giorni 10 = giorni 50 = " 400 --------- Totale ore 1.043,33 --------- 3° Esempio. - Operaio assunto il 1°-1-1940, licenziato il 31-12-1958: Anzianità: anni 19. - Dal 1-1-1940 al 30-11-1918: anni 8, mesi 11 anni 5 x giorni 2 = giorni 10 = ore 80 anni 3 x giorni 3 = giorni 9 = " 72 mesi 11 = " 22 - Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1 anni 3 x giorni 7 = giorni 21 = " 168 mesi 1 = " 4,66 anni 7 x giorni 8 = giorni 56 = " 448 --------- Totale ore 794,66 --------- 4° Esempio. - Operaio assunto il 1°-12-1948, licenziato il 31-12-1958: Anzianità: anni 10, mesi 1 - Dal 1-12-1948 al 31-12-1958: anni 10, mesi 1 anni 5 x giorni 6 = giorni 30 = ore 240 anni 5 x giorni 7 = giorni 35 = " 280 mesi 1 = " 4,66 --------- Totale ore 524,66 ---------
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-39

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