Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 35

ABITI DA LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
L'operaio presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accellera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'Azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore. Ove la Direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovrà fornirlo gratuitamente la prima volta, successivamente, presenta ancora la necessità di rinnovarlo, l'operaio concorrerà in ragione del 40% della spesa effettiva. L'abito da lavoro fornito dall'Azienda rimane di proprietà di essa e non potrà essere usato fuori dallo stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-35

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