Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 30
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 30 nov 1960
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennità di anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-30