Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 29
ASSENZE
In vigore dal 30 nov 1960
Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovrà essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato.
Le assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste dall' del presente contratto.
Trattandosi di assenza per malattia, l'operaio dovrà darne partecipazione alla Direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non vi sia impedito da legittima causa. La Direzione avrà facoltà di fare visitare l'operaio dichiaratosi ammalato, da un medico di sua fiducia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-29