Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 32
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
In vigore dal 30 nov 1960
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE
DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà, declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l'operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, l'operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprietà avrà diritto ad una indennità da concordarsi fra le parti e dovrà interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare dallo stabilimento.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per la esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento nè assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni se non esplicitamente autorizzato.
Espressamente vietati, salve le più gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione, l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti dell'Azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-32