Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria
Art. 46
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà all'operaio che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro; nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnarglielo, dovrà rilasciare all'operaio un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-46