Art. 46 · CERTIFICATO DI LAVORO
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria

Art. 46

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 30 nov 1960
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà all'operaio che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro; nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnarglielo, dovrà rilasciare all'operaio un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313#art-cdi-46