CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 25

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 27 ott 1960
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno, all'operaio considerato in servizio, in occasione dellaricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle 8 ore giornaliere, la gratifica sarà ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera globale di fatto. Nel caso e di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
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