CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 25
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 27 ott 1960
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno, all'operaio considerato in servizio, in occasione dellaricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle 8 ore giornaliere, la gratifica sarà ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera globale di fatto.
Nel caso e di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-25