CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 28
UTENSILI E MATERIALE
In vigore dal 27 ott 1960
L'operaio riceverà in consegna dalla Ditta gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli attrezzi di proprietà dell'operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
In tal caso l'Azienda, corrisponderà all'operaio un compenso o indennità per l'uso degli attrezzi stessi, da concordarsi fra datore di lavoro e operaio interessato.
La ditta potrà, in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell'operaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-28