CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 26
PREMI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 27 ott 1960
Agli operai, all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1946, verrà corrisposto - una volta tanto - un premio di anzianità nelle seguenti misure:
- al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza);
- al compimento del 20° anno: 200 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza).
L'importo di detti premi e computato secondo la retribuzione (paga di fatto e contingenza) percepita dall'operaio all'atto della maturazione del diritto al premio. Resta confermato che, per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del precedente contratto 25 febbraio 1949, l'anzianità dagli stessi maturata ai fini di cui sopra al 1 gennaio 1946, sarà riconosciuta in ragione del 70%, dell'anzianità stessa.
I premi sopradetti assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende allo stesso titolo.
L'anzianità valida agli effetti del diritto di premio di anzianità, non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.
Storico versioni
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