CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 33
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 27 ott 1960
L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che venga destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, si dovrà corrispondere un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverà senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per servizio militare di leva, malattia, ferie, infortunio, gravidanza e puerperio e quello di richiamo alle armi di durata non superiore ai sei mesi, nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione.
All'oparaio al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria e il trattamento corrispondente alla mansione superiore; semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni
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