CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 37

VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

In vigore dal 27 ott 1960
Il lavoratore non può rifiutare la visita di invetario e la visita personale di controllo che, per ordine della ditta venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in un locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
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