CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 37
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
In vigore dal 27 ott 1960
Il lavoratore non può rifiutare la visita di invetario e la visita personale di controllo che, per ordine della ditta venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in un locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1081#art-cdn-37