CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 42
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 27 ott 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell' sarà corrisposta un'indennità di anzianità, calcolata come segue:
a) per l'anzianità maturata nella stessa azienda dal 7 aprile 1921 al 31 dicembre 1943:
3 giorni (24 ore) per ciascun anno compiuto di anzianità;
b) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1941 al 31 dicembre 1948;
4 giorni (32 ore) per ciascun anno di anzianità da 1 fino a 19 anni compiuti;
5 giorni (40 ore) per ciascun anno di anzianità oltre i 19 anni compiuti;
c) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1949:
6 giorni (48 ore) per ciascun anno di anzianità da 1 e fino a 6 anni compiuti;
9 giorni (72 ore) per ciascun anno di anzianità oltre il 6° anno e fino a 12 anni compiuti;
11 giorni (88 ore) per ciascun anno di anzianità oltre il 12° e fino a 18 anni compiuti;
15 giorni (120 ore) per ciascun anno di anzianità oltre i 18 anni compiuti.
Per il riconoscimento delle misure di cui ai comma b) e c) si terrà conto anche dell'anzianità in precedenza maturata.
L'indennità verrà liquidata in base alla retribuzione globale di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai cottimisti, l'indennità di anzianità dovrà essere corrisposta facendo riferimento al guadagno medio realizzato nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane.
Nell'indennità di anzianità si dovrà tener conto anche della gratifica natalizia che verrà computata maggiorando l'indennità stessa nella misura dell'8%.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni del mese.
Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni, si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 C. C., mediamente favorendo le anzianità più elevate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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