CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 38

TRATTENUTE PER IL RISARCIMENTO DANNI

In vigore dal 27 ott 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati agli operai non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
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