CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai
Art. 38
TRATTENUTE PER IL RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 27 ott 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati agli operai non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Storico versioni
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