CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 39

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 27 ott 1960
Le infrazioni del presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite: 1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione; 2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni; 3) con il licenziamento. Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori. Le multe potranno essere inflitte all'operaio che: a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) sia trovato addormentato; f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso; g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso; h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. Nei casi di maggiore gravità o di recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Storico versioni

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