CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai

Art. 44

TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITÀ E VECCHIAIA

In vigore dal 27 ott 1960
TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITÀ E VECCHIAIA Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne, costituisce presunzione di invalidita) avrà diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro provocato anche da dimissioni, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
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